Quando non sei obbligato a pagare la caparra per l’affitto: ecco cosa dice la legge

Nel contesto della locazione immobiliare in Italia, la questione della caparra (spesso confusa con la cauzione) è fonte di numerosi dubbi sia per proprietari sia per inquilini. Secondo quanto stabilito dalla normativa e confermato dalla prassi giudiziaria, il pagamento della caparra o del deposito cauzionale non è un obbligo imposto dalla legge, ma dipende esclusivamente dagli accordi tra le parti all’atto della stipula del contratto di affitto. Questo significa che, in assenza di una specifica clausola contrattuale che lo preveda, nessun inquilino è obbligato a corrispondere un importo a titolo di caparra o cauzione.

Caparra, cauzione e loro disciplina

Nel linguaggio comune spesso si utilizzano i termini caparra e cauzione come sinonimi; in realtà, si tratta di istituti giuridici differenti. La cauzione, o deposito cauzionale, è una somma di denaro che il conduttore versa al locatore come garanzia per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali (ad esempio, il pagamento del canone o il rispetto dell’immobile). Dal punto di vista giuridico, la cauzione non è obbligatoria: la sua previsione e il relativo importo sono frutto di libera contrattazione tra le parti. Nei casi in cui non sia prevista nel contratto, questo resta valido ed efficace e non può essere richiesto alcun versamento ulteriore dal proprietario.

La caparra (confirmatoria o penitenziale), invece, è un importo che viene consegnato come garanzia di buona fede nell’attesa della firma del contratto, oppure per regolare le conseguenze di un’eventuale risoluzione anticipata da una delle parti. Anche in questo caso, l’obbligo di corrispondere una somma nasce solo se espressamente pattuito nel contratto. Se il contratto non lo prevede, l’inquilino non deve versare nulla a tale titolo.

Quando non sei obbligato a pagare la caparra

La legge italiana sul tema degli affitti (legge n. 392/1978) non impone in modo automatico il pagamento di alcuna caparra o cauzione; si può perfezionare un contratto di locazione senza prevedere alcuna somma a titolo di garanzia. Di conseguenza, si può affermare che:

  • Non esiste l’obbligo legale di pagare una caparra per l’affitto, salvo che il contratto lo imponga esplicitamente.
  • Proprietario e inquilino possono decidere di comune accordo di eliminare questa voce dal contratto.
  • Un contratto di locazione che ometta la previsione di una cauzione resta valido ed efficace.
  • La richiesta di cauzione o caparra non può essere pretesa né imposta unilateralmente dal proprietario se non previamente concordata e inserita nel contratto scritto.

Importo massimo, interessi e restituzione

Quando il versamento della cauzione viene concordato, la legge prevede alcuni limiti e regole di restituzione. In primo luogo, la somma non può superare l’importo di tre mensilità del canone di affitto. L’eventuale pattuizione di un importo superiore deve essere ritenuta nulla, anche se scritto nel contratto. Inoltre, il denaro versato come cauzione matura interessi legali annualmente, che il proprietario deve restituire all’inquilino al termine di ogni anno, anche in assenza di richiesta esplicita.

Alla scadenza del contratto, e previa verifica dell’assenza di danni o morosità, la cauzione deve essere restituita insieme agli interessi maturati; eventuali trattenute da parte del locatore possono avvenire soltanto in presenza di danni accertati all’immobile o di mancato pagamento dei canoni di locazione.

Eccezioni e prassi diffuse

La prassi immobiliare italiana prevede nella quasi totalità dei casi la richiesta di una cauzione all’inquilino, soprattutto in contesti di maggiore incertezza come l’affitto a studenti fuori sede o lavoratori temporanei. Tuttavia, questa è una prassi commerciale e non un obbligo di legge. Nei rari casi in cui il proprietario sia disposto a rinunciare alla cauzione (ad esempio, quando conosce personalmente l’inquilino o intende favorire una rapida locazione), questa scelta deve essere esplicitata fin dal principio e riportata espressamente nel contratto.

La situazione può essere riepilogata come segue:

  • La cauzione non è elemento essenziale del contratto di locazione: può esserci o non esserci, senza pregiudicare la validità dell’accordo.
  • Il proprietario non può trattenere la caparra per motivi diversi da quanto previsto dal contratto (danni, morosità, ecc.).
  • Eventuali controversie sulla restituzione sono di competenza del giudice ordinario.

La giurisprudenza in materia

I tribunali italiani hanno più volte ribadito che non sussiste obbligo normativo alla prestazione di caparra o cauzione: la relativa clausola acquista efficacia soltanto se sottoscritta dalle parti. Alcune sentenze hanno altresì chiarito che la mancata consegna della cauzione o della caparra, in assenza di una previsione espressa, non può comportare la risoluzione del contratto né comporta inadempimento da parte dell’inquilino.

Se, invece, il contratto prevede specificamente il deposito cauzionale o la caparra, il mancato versamento può giustificare la richiesta di risoluzione del contratto o il rifiuto della consegna dell’immobile da parte del locatore.

Come in ogni rapporto contrattuale, la regola fondamentale resta la libertà negoziale: le parti possono inserire clausole e condizioni che ritengono opportune, purché non in contrasto con la legge e i principi di buona fede.

Conclusioni pratiche: cosa indica la legge?

In sintesi, secondo l’ordinamento italiano:

  • Il pagamento della caparra o del deposito cauzionale negli affitti non è obbligatorio: è frutto di libera contrattazione tra proprietario e inquilino.
  • Un contratto di locazione senza previsione di caparra o cauzione è comunque perfettamente valido.
  • Se la caparra è prevista, deve rispettare i limiti legislativi (massimo tre mensilità e restituzione degli interessi).
  • In assenza di danni o morosità, la cauzione e gli interessi devono essere integralmente restituiti
  • La richiesta di caparra può essere anche omessa di comune accordo.

Per ogni dubbio specifico sulle modalità di cauzione o sull’applicabilità di garanzie alternative, è sempre consigliabile rivolgersi a un esperto legale, poiché la personalizzazione dei contratti è ampia e spesso adattata alle singole esigenze delle parti.

Lascia un commento